Art. 2.

      1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-quater. - 1. Il sequestro sui beni disposto ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter, è eseguito:

          a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

          b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

          c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese;

          d) sulle azioni e sulle quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

          e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito

 

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conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

      2. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. Da tale momento decorre il termine annuale di cui all'articolo 2-ter, terzo comma. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore procedono alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo».